Art. 2.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il regolamento di attuazione della legge medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.